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Olio Extravergine d’Oliva: Come Leggere l’Etichetta

Olio Extravergine d’Oliva: Come Leggere l’Etichetta
Pubblicato: 13 November 2018 Categoria: Consigli e Curiosità sull'Olio

L’etichetta è una delle parti meno statiche della produzione di olio extravergine: le normative a riguardo cambiano in continuazione, aggiungendo e cancellando obblighi e diciture da indicare sulla bottiglia.

Possiamo dire che l’etichettatura dell’olio d’oliva è suddivisa in due parti: quella con diciture obbligatorie da riportare e quella con informazioni facoltative.
Le informazioni obbligatorie sono regolate rigidamente da normative sia nazionali che internazionali e vanno idealmente ad aiutare il consumatore a capire che cosa effettivamente stia acquistando; quelle facoltative, invece, aiutano i produttori a distinguere sul mercato i loro prodotti in base a purezza ed eccellenza.

Come detto poco sopra, le informazioni cambiano a seconda dei regolamenti; dal 13 Dicembre 2016, infatti, le aziende si sono dovute attrezzare per due modifiche da riportare in etichetta: una relativa ai valori nutrizionali (in realtà già contenuta nel regolamento comunitario 1169/2011, ma il cui termine decorreva proprio da tale data), l’altra al termine minimo di conservazione.

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Etichetta Contedoro su Olio Extravergine d’Oliva

L’etichetta dell’olio Extravergine d’oliva è composta sostanzialmente di otto punti fondamentali :

  • Denominazione di vendita e origine
  • Categoria dell’olio
  • Quantità netta
  • Modalità e tempi di conservazione
  • Produttore e lotto
  • Informazioni nutrizionali
  • Indicazione della campagna di raccolta
  • Informazioni non regolamentate

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio ognuna di essa:

Denominazione di vendita e origine

Diffidate dalle etichette poco trasparenti, che presentano scritte minuscole e che sono poco chiare sull’origine dei prodotti. Le etichette devono indicare bene marchio, processo produttivo, luogo di produzione e caratteristiche del prodotto.

Le etichette alimentari devono rispettare 3 caratteristiche fondamentali: devono essere chiare, leggibili e indelebili.

Per quanto riguarda l’olio extravergine, ad esempio, devono riportare nome del prodotto, denominazione di vendita, volume nominale e data di scadenza entro cui consumarlo.

Tutte le bottiglie di olio extravergine di oliva riportano sull’etichetta la scritta “Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.

Le etichette dell’olio devono prevedere, innanzitutto, le indicazioni sulla “Denominazione di vendita”: il consumatore deve sapere se si tratta di olio extravergine d’oliva, ottenuto direttamente dalle olive e solo con processi meccanici, olio di oliva vergine ossia olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive, solo con procedimenti meccanici, ma non di ottima qualità come l’olio extravergine d’oliva, olio di oliva composto da oli raffinati e oli di oliva vergini, olio di sansa di oliva.

L’etichetta dell’olio extravergine d’oliva o olio di oliva vergine deve inoltre riportare obbligatoriamente le indicazioni sul Paese di provenienza che può essere uno stato Membro della Ue, uno stato extracomunitario o l’intera Unione Europea: indicazione non applicabile per l’olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini e per l’olio di sansa e di oliva.

La designazione dell’origine può anche essere rappresentata da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta e deve, in quest’ultimo caso, corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Se, invece, le olive sono state raccolte in uno Stato Membro o in un Paese Terzo, diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine deve recare la seguente dicitura: Olio extravergine o vergine di oliva, ottenuto nell’Unione (o nome del Paese dell’Unione) da olive raccolte nell’Unione (o nome del Paese dell’Unione).

Le indicazioni che sono in vigore a oggi stabiliscono che, nella stessa sezione, si debba riportare l’eventuale denominazione di origine protetta (PDO) o l’indicazione geografica protetta (G.G.A.), come stabilito nel Regolamento UE n. 1151/2012.

Per denominazione di vendita s’intende esattamente la descrizione del prodotto, prevista dalle normative italiane e comunitarie. Denominazioni di vendita sono ad esempio “olio extra vergine di oliva”, “vino”, “pasta di semola di grano duro”, ecc.

Infine, la denominazione di vendita e l’indicazione dell’origine devono comparire nella stessa area e devono essere contigue, cioè non intervallate da altri elementi.

Categoria dell’olio

L’olio viene classificato sulla base della qualità delle olive, della loro freschezza, del prodotto ottenuto, in particola modo in base a PARAMETRI CHIMICI (Reg. CE 1234/2007 Allegato XVI) und ORGANOLETTICI (metodo C.O.I. – Reg. CE 640/2008).

A livello internazionale l’olio d’oliva è diviso in tre grandi macro categorie:

  • olio extravergine d’oliva, ottenuto dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici con un’acidità massima di 0,8 g per 100 g (ossia dello 0,8%);
  • olio vergine d’oliva, ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici con un’acidità massima pari al 2%.;
  • olio lampante d’oliva, un olio che presenta diversi difetti, compresa un’acidità che supera il 2%, e per tale motivo sottoposto a trattamenti di deacidificazione, deodorazione e decolorazione che lo rendono inodore, incolore e insapore.

Di queste tre grandi categorie solo le prime due sono adatte al consumo umano tal quale. Il terzo tipo, il lampante, chiamato così poiché in passato veniva utilizzato per alimentare le lampade a olio, ha infatti un odore sgradevole e non è adatto all’alimentazione. La classificazione dell’olio viene effettuata attraverso analisi chimiche e un test organolettico, detto “panel test”, applicabile solo agli oli di oliva vergini che “consente di classificarli in funzione dell’intensità dei difetti percepiti e del fruttato, determinata da un gruppo di assaggiatori selezionati, addestrati e controllati, costituito in panel”. I parametri per i test di qualità vengono definiti dal COI (Consiglio Oleolicolo Internazionale), Istituto internazionale fondato a Madrid nel 1959 che raggruppa le maggiori nazioni produttrici di olio d’oliva.

L’etichetta, garanzia di trasparenza e qualità, rappresenta un importante strumento per il consumatore che viene così posto nelle condizioni di fare scelte consapevoli sulla base anche delle proprie necessità.

Quantità netta

Deve essere dichiarata l’unità di volume espressa in litri(L o l), centilitri(cl) o millilitri(ml). I formati che si possono usare per la commercializzazione al consumatore finale sono di 0,10­0,25- 0,50- 0,75- 1,00- 2,00 -3,00 – 5,00.

Gli oli sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di 5 litri; Per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, massimo 25 litri.

Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un’etichetta conforme alle disposizioni di legge.

Qualunque olio vergine ed extra vergine prodotto o commercializzato in Europa deve riportare in etichetta lo stato di provenienza delle olive e del frantoio. Anche nel caso di miscele di olio è obbligatorio riportare tipologia e origine dei diversi olii di cui è composto il prodotto.

Modalità e tempi di conservazione

Nella conservazione dell’olio d’oliva il problema principale è l’irrancidimento, dovuto alle reazioni di degradazione ossidativa, accelerate dalla presenza di luce. Il colore scuro aiuta a prevenire l’ossidazione dell’olio, e quindi a far in modo di rallentare il processo di deterioramento e all’irrancidimento.

Anche la latta può essere un sistema valido di confezionamento, soprattutto perché negli anni la qualità della latta è migliorata: viene, infatti, realizzata in un unico metallo e senza saldature.

I consumatori devono imparare l’importanza di acquistare l’olio in contenitori dimensionati al loro utilizzo reale. È inutile prendere una Latta o una bottiglia da un litro se si è single e si mangia spesso fuori. Certo, si risparmia, ma alla fine si usa olio rancido. Una famiglia più numerosa che consuma molto olio lo può fare.

Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l’indicazione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti rapidamente deperibili (vedi DATA DI SCADENZA), è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione Europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.

Il termine minimo di conservazione si compone dell’indicazione in chiaro e, nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno.

L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.

Produttore e lotto

L’etichetta deve sempre riportare chi è il responsabile del prodotto. Appariranno quindi: il nome del produttore (oppure del confezionatore o del venditore), che può essere sostituito da un marchio depositato; la sede del produttore (che può essere sostituita da quella del confezionatore); la sede dell’impianto di produzione o di confezionamento (che può essere omessa se coincide con la sede del produttore).Per lotto si intende un insieme di unità di vendita, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazione del lotto di appartenenza.Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore o dal primo venditore nella CEE; esso figura in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni d’etichettatura.

Informazioni nutrizionali

L’etichetta nutrizionale si può sempre inserire e diventa obbligatoria quando la presentazione o la pubblicità del prodotto indicano particolari caratteristiche nutrizionali.

A partire dal 13 dicembre 2016, secondo il Reg. UE 1169/2011 l’etichetta dell’olio extravergine di oliva deve riportare per legge:

  • valore energetico
  • grassi
  • acidi grassi saturi
  • carboidrati
  • zuccheri
  • proteine
  • sale

Possono comparire anche indicazioni su:

  • acidi grassi monoinsaturi
  • acidi grassi polinsaturi
  • Polioli
  • amido
  • fibre

Nella dichiarazione nutrizionale non sono ammessi altri nutrienti o composti (es. colesterolo) diversi da quelli indicati.

In alcuni casi si possono indicare le quantità di altri nutrienti, vitamine e alcuni sali minerali.

Indicazione della campagna di raccolta

L’indicazione della campagna di raccolta nell’etichetta degli oli d’oliva vergini ed extra-vergini è facoltativa per gli operatori se il 100 % del contenuto del recipiente proviene da un’unica campagna di raccolta. Poiché la raccolta delle olive viene generalmente avviata verso la fine dell’autunno e si conclude nella primavera dell’anno successivo, è stato precisato come riportare in etichetta la campagna di raccolta.

In particolare la campagna di raccolta deve essere indicata sull’etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione del tipo 2018/2019 oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive per cui olive raccolte a dicembre 2018 e molite a gennaio 2019  dovranno riportare “campagna di raccolta 01/2019” e quindi alla stessa stregue delle olive raccolte a gennaio 2019 e molite nello stesso mese.

Il regolamento nuovo autorizza poi gli Stati membri, sempre al fine di fornire ai consumatori ulteriori informazioni sull’età di un olio d’oliva, a rendere obbligatoria l’indicazione della campagna di raccolta. Tuttavia, con l’obiettivo di non perturbare il funzionamento del mercato unico, tale indicazione obbligatoria dovrebbe essere limitata alla produzione nazionale, ottenuta da olive raccolte sul loro territorio e destinate esclusivamente ai mercati nazionali.

Informazioni non regolamentate

Le indicazioni facoltative, che più comunemente si trovano nell’etichetta dei prodotti alimentari, sono indicazioni di tipo nutrizionale e di tipo salutistico, i cosiddetti “claims”. L’inserimento di queste informazioni aggiuntive in etichetta, dopo quelle obbligatorie, è facoltativo, ma questo non vuol dire che si possa inserire qualsiasi indicazione e in qualsiasi modo.

Spesso è questo tipo di informazioni a coinvolgere maggiormente il consumatore, rendendo il prodotto più interessante e/o appetibile rispetto agli analoghi. Queste forme di pubblicità, sono disciplinate da una specifica normativa comunitaria (Reg. CE 1924/2006), che tutela il consumatore vietando le indicazioni false, ingannevoli o non accertate scientificamente.

posted by:

Alfio Lo Conte


Tecnico ed esperto degli oli extravergini di oliva, iscritto nell’Elenco Nazionale sezione Campania. Maestro di frantoio con diploma, conseguito presso International Extravirgin Agency.

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